LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il decreto legislativo 81/ 08 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei “lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante l'attuazione di direttive comunitarie.
Gli obiettivi del decreto riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi, e non, (indicati nella “Relazione sulla valutazione dei rischi”) e la loro eliminazione o contenimento prima che producano effetti indesiderati .
Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di vari “soggetti” per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni e passa necessariamente attraverso un'adeguata “formazione” e “informazione” degli stessi.
Chi deve provvedere
• L’articolo 18 del D. Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro (nella scuola, il Dirigente Scolastico) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza nell'azienda, e riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute.
I destinatari
• Il criterio basilare di applicazione del D. Lgs. 81/08 nella scuola è quello stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione nel D.M. 29 settembre 1998, n. 382: “Tali disposizioni.si applicano a tutte le Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio da esse espletato...» (art. 1, co. 1).
I Contenuti
I contenuti dell'informazione per il personale sono quelli stabiliti dall'art. 36 dei D. Lgs. 81/08, con una precisazione fondamentale, tuttavia:
i lavoratori della scuola (i docenti e in caso di emergenza tutti) sono tenuti a tutelare la sicurezza degli allievi, oltre che la propria.
Per gli allievi, si possono evidenziare dei contenuti direttamente riconducibili alle norme del D.Lgs. 81/08 :
un'area destinata a tutti gli allievi (e ai genitori, in quanto utenti), ovviamente con le gradazioni del caso
che comprende:
• le informazioni sui rischi individuali relativamente all'istituto nel suo complesso, con riferimento all'edificio e alle attività, e sulle corrispondenti misure di tutela, anche comportamentali;
le procedure e le disposizioni adottate nell'unità scolastica per il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione delle persone, con le indicazioni relative ad ogni sede operativa dell'istituto;
i nomi (e i modi per comunicare con le persone, in caso di necessità) del Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti ai Servizi di Prevenzione Incendi, di Gestione delle Emergenze, Pronto Soccorso.
L’Albo della Sicurezza
Il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a prendere visione dell'Albo della Sicurezza, dove sono riportate le seguenti informazioni:
addetti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
addetti al Servizio di Pronto Soccorso;
addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;
piano di Evacuazione Rapida delle persone;
procedure per l'Evacuazione di Emergenza;
numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco;
disposizioni temporanee in materia di sicurezza.
Ad integrazione delle informazioni esposte all'Albo della Sicurezza, il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti dei servizio scolastico sono invitati a seguire le procedure indicate appresso.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene eletto o designato, a seconda delle situazioni, tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori .
• Nellascuolarappresentaformalmentesoloil personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti.
l Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il suo Responsabile (RSPP)
Il Servizio di Prevenzione è svolto da un certo numero (variabile secondo le dimensioni della scuola) di addetti che vengono designati dal Dirigente Scolastico , dopo aver consultato il RLS. E' coordinato da un Responsabile, che deve possedere competenza specifica in materia di sicurezza. Anche il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico .
Compito principale del SPP è quello di dare un contributo e un supportotecnicoalDirigenteScolastico nellavalutazioneinizialee revisione periodica dei rischi, nell'individuazione delle misure di prevenzione più adeguate, nella scelta dei mezzi di protezione collettiva ed individuale più efficaci.
Il RSPP assume un ruolo molto importante nella gestione della
RSPP
Il RSPP assume un ruolo molto importante nella gestione della sicurezza, sia rispetto all'organizzazione dei lavoro, che rispetto alle strutture: egli visita i luoghi di lavoro, partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione contro i rischi, collabora alla formazione del personale.
• Il RSPP diventa in un certo senso una figura di riferimento per tutti, personale e studenti, e viene consultato tutte le volte che si manifestano situazioni di rischio non adeguatamente valutate o impreviste.
Il Servizio di Gestione delle Emergenze (SGE)
La gestione delle situazioni di emergenza nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto, o da altri pericoli gravi ed imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:
La presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;
L'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.
Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due
strumenti, diversi ma complementari:
la predisposizione di un piano di Evacuazione Rapida delle persone;
le esercitazioni per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.
Il piano di Evacuazione Rapida delle persone è esposto all'Albo della Sicurezza.
Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono indicate da apposita segnaletica.
Obbligo del lavoratore (o suo equiparato)
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Definizione di Dirigente
• «Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa »
Definizione di Preposto
• Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Definizione di Lavoratore
• Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Definizione di Lavoratori equiparati
Sono equiparati al lavoratore, il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del cod. civ.;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione